Cosa si rischia se ti rubano l’auto e i ladri sono protagonisti di un sinistro? La normativa è chiara. Tutto ciò che c’è da sapere.
Andare al parcheggio e rendersi conto che la propria macchina non c’è più è già di per sé uno shock. Se poi si scopre che alla sua guida i malviventi hanno fatto un incidente la sensazione è ancora peggiore. In un attimo si viene invasi da timori riguardo a possibili denunce e annesso coinvolgimento in eventuali risarcimenti pur sapendo di non c’entrare nulla.
Onde evitare di agitarsi senza motivo, è buona cosa fare riferimento alle regole sulla responsabilità civile e penale nell’ambito della circolazione stradale.
In merito a tale questioni il Codice delle Assicurazioni Private, recentemente aggiornato, ha introdotto una novità, che prevede l’intervento del Fondo di Garanzia qualora il mezzo sia stato messo in azione contro la volontà del possessore e abbia causato danni durante la marcia.
L’articolo 2, comma 2 della Direttiva del Consiglio Europeo del 30 dicembre 1983, numero 84/5, uniforma il comportamento all’interno dei confini continentali stabilendo ugualmente la presenza del Fondo nel frangente in cui un’automobile sia stata messa in moto senza l’approvazione del proprietario, anche senza che vi sia un furto o una violenza.
All’articolo 122 del CA ci si riferisce all’assicuratore e lo toglie da ogni obbligo di pagamento. Ciò significa che a partire dal giorno successivo alla denuncia, la RC cessa di funzionare.
Tutto chiaro quindi? Non proprio, in quanto se si approfondiscono assieme gli articoli 2 della Direttiva 84/5, 122 e 283 del Codice delle Assicurazioni, l’azione del Fondo avviene solamente in alcuni casi specifici: se la vettura è stata rubata e se c’è stato un atto violento.
E’ importante differenziare due aspetti, ovvero se il veicolo è stato fatto circolare “invito domino”, ovvero senza il consenso del suo possessore, o “prohibente domino”, contro la volontà dello stesso. Su questo punto si trova l’inghippo che può mettere in difficoltà il malcapitato.
Chi ha subito il furto dovrà riuscire a dimostrare di non aver dato il permesso di utilizzo del mezzo o di essersene opposto, con un’azione e non solo a parole.
Una volta provato quanto sopra, il Fondo verrà legittimato per sostenere le spese di ripristino dei danneggiamenti causati da un’automobile che, come detto, dal momento della denuncia non è più assicurato.
I dubbi e i punti interrogativi non si esauriscono, in quanto le scuole di pensiero sono diverse. Alcuni giudici reputano sufficiente la presenza di una denuncia per liberare il proprietario da ogni responsabilità qualora si verificasse un sinistro, altri invece sono del parere che l’appello alle forze dell’ordine non sia abbastanza e che non si possa ottenere alcuno sconto se non si prova di aver fermato il ladro con ogni mezzo possibile.
Compreso che la sentenza finale va a discrezione, concludiamo spiegando in cosa consiste il Fondo. Essenzialmente questo anticipa il denaro, ma poi va ad esercitare un’azione di regresso verso i responsabili dell’incidente, che prevede l’aggiunta delle spese e degli interessi.
Infine non è ben definito se il risarcimento valga sia per le cose, sia per le persone, dato che l’articolo 283 del Codice delle Assicurazioni parla di terzi non trasportati, trasportati contro la propria volontà o ignari della circolazione illegale.
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