Tutta colpa di una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Ecco cosa prevede il Codice della Strada a riguardo
Una sorpresa sgradita a tanti automobilisti che si sono visti recapitare multe con cifre esorbitanti. A riguardo è dovuta anche intervenire la Corte di Cassazione con la sentenza 37851 del 28 dicembre 2022. Stiamo parlando dell’obbligo di assicurazione che stante l’ultima pronuncia degli ermellini vige anche qualora il veicolo sia parcheggiato in una strada privata.
La mancata assicurazione del veicolo comporterebbe così la violazione dell’art.193 del CdS, nonostante questo sia inutilizzato e magari parcheggiato da mesi o anni sempre nello stesso posto. Tutto dipende, come spiegato dai giudici, dalle qualità e dall’utilizzo del suolo dove viene parcheggiato il veicolo. Infatti anche quando questo sia all’interno di un’area privata occorre guardare all’uso che ne può essere fatto. Se l’uso infatti non è rimesso al solo ed unico proprietario dell’area ma è “ad uso pubblico” ecco che scatta l’obbligo di assicurazione per il proprietario.
L’obbligo di assicurazione del veicolo scatta anche quando questo è fermo in una strada privata
La Corte di Cassazione si è pronunciata in seguito ad un ricorso di un automobilista che si è visto recapitare una multa per mancata assicurazione del suo veicolo parcheggiato in una zona privata. In seguito ai procedimenti e alla condanna davanti al Giudice di Pace e in grado d’Appello, il malcapitato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La recentissima pronuncia ha però confermato la condanna alla sanzione pecuniaria dell’automobilista enunciando in maniera chiara il principio espresso dall’art.193 del Codice della Strada.
Tutto dipende dall’uso che può essere fatto di quel suolo “privato”. Se non fosse ad uso esclusivo del proprietario del veicolo questi sarebbe obbligato ad assicurare l’auto. Nulla infatti può impedire in assoluto che l’auto possa rendersi protagonista di un incidente, quando questa ne sia coinvolta o quando addirittura sia questa a causarlo. Esempio classico può essere quello del parcheggio interno del condominio. Questo è sì una strada privata, ma la circolazione è aperta al pubblico, costituito tanto dagli altri condomini quanto dai loro potenziali ospiti. In questo caso sarà necessario assicurare il veicolo seppur fermo e inutilizzato per evitare la sanzione prevista dall’art. 193 del CdS che ricordiamo prevede “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 866 a € 3.464)). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata“, ossia quando “lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi“.